Art. 6.
(Obbligo del segreto).

      1. Qualora la Commissione abbia deliberato di riunirsi in seduta segreta o abbia deciso di apporre il segreto ad atti, documenti o testimonianze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i componenti della Commissione medesima, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto.